Sez. 1, Sentenza n. 5267 del 18/10/1984 (Rv. 436998 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSUNZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE - DISTINZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ASSUNZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE - DISTINZIONI.*
Nel giudizio di separazione dei coniugi, mentre i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l'imposizione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, debbono adottarsi di ufficio a norma dell'art. 155 cod. civ. in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte alla disponibilità delle parti, quelli riguardanti i rapporti economici tra i coniugi presuppongono la loro iniziativa e, quindi, richiedono - per costituire parte del thema decidendum del giudizio di primo grado - la proposizione di una domanda, secondo il principio generale di cui all'art. 99 cod. proc. civ.. (V 693/83, mass n 425432; (V 5415/77, mass n 389076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)