Sez. 5 - , Sentenza n. 31407 del 24/10/2022 (Rv. 666098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Componenti positivi del reddito d'impresa - Esercizio di competenza - Individuazione - Plusvalenza da cessione del credito "pro soluto" - Perfezionamento del negozio tra cedente e cessionario - Necessità - Successivo pagamento del debitore ceduto ed obbligo legale ex art. 1266, comma 1, c.c. - Irrilevanza. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di determinazione dell'esercizio di competenza dei componenti positivi del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 109 e 86 TUIR e dei principi contabili nazionali e internazionali, la
plusvalenza derivante dalla cessione di un credito, a titolo oneroso e "pro soluto", si realizza con il perfezionamento, tra cedente e cessionario, del negozio che trasferisce il diritto, con i connessi benefici e con il rischio d'insolvenza del debitore ceduto, senza che rilevi in contrario né il momento successivo nel quale il cessionario riceva il pagamento dal ceduto né, di per sé solo, l'obbligo legale del cedente di garantire l'esistenza del credito ex art. 1266, comma 1, c.c.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 1266 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)