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Sez. 5 - , Sentenza n. 28671 del 09/11/2018 (Rv. 651102 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Redditi di impresa - Determinazione - Imputazione dei componenti di reddito - Principio di competenza - Operatività - Onere della prova - Riparto.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651102-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)