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Sez. 2, Sentenza n. 1149 del 22/04/1974 (Rv. 369153 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369153-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Si ha domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quando la parte faccia valere innanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa, che alteri i presupposti e la natura della domanda formulata in primo grado, e, modificando i termini della disputa, introduca nel dibattito per la prima volta in appello un nuovo e differente petitum, con l'implicazione dell'esclusione della garanzia del doppio grado di giurisdizione o quando, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri gli elementi costitutivi del diritto dedotto in giudizio e ponga ai giudici un nuovo tema di indagine. (nella specie in primo grado era stata chiesta la chiusura di una porta aperta abusivamente su un cortile comune; in secondo grado era stata chiesta anche la rimozione di due gradini di accesso alla porta. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda proposta in appello, perche nuova. Il SC ha condiviso tale giudizio, enunciando il principio innanzi indicato). (V 2015'72, mass n 359157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)