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Sez. 3, Sentenza n. 2015 del 21/06/1972 (Rv. 359157 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO ED AMPLIAMENTO - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359157-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO ED AMPLIAMENTO - DOMANDA NUOVA - CONDIZIONI.*

Si ha domanda nuova, improponibile per la prima volta in appello, quando la parte faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia che alteri i presupposti e la natura della domanda formulata in primo grado e, modificando i termini della controversia, introduca per la prima volta in appello un nuovo e piu ampio petitum sulla cui decisione verrebbe percio a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione, o quando, pur restando fermo il petitum si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio e apra un nuovo tema di indagini. (Conf 441'71 mass n 350046; 1512'70 mass n 347355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)