Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 14/11/1983 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163598 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE COMPETENTE IN GRADO D'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE COMPETENTE IN GRADO D'APPELLO.*
A seguito delle sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972 della Corte costituzionale (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 195 e 23 cod. proc. pen. nella parte in cui tali norme prevedono limiti, per la parte civile, alla proposizione del ricorso per Cassazione contro le Disposizioni della sentenza penale relative agli interessi civili) la parte civile ha a tutela di detti interessi il diritto autonomo ed indipendente da qualsiasi iniziativa delle altre parti del processo di far proseguire in Cassazione il giudizio penale anche quando, agli effetti penali, la sentenza del giudice di merito sia divenuta irrevocabile per dichiarata inammissibilità del gravame - in tal caso la Cassazione, se accoglie il ricorso, deve rinviare gli Atti, per quanto attiene agli interessi civili della persona offesa costituita parte civile al giudice civile competente in grado di appello. (Conf mass n 128995).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)