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Sez. U, Sentenza n. 306 del 30/11/1974 Ud. (dep. 16/01/1975) Rv. 128995 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1974-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128995-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO - GIUDICE CIVILE.*

A seguito delle decisioni n 1 del 1970 e n 29 del 1972 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale degli artt 195 e 23 cod proc pen nella parte in cui tali norme prevedono limiti, per la parte civile, alla proposizione del ricorso per Cassazione contro le Disposizioni della sentenza penale relative agli interessi civili, la parte civile ha, a tutela di detti interessi, il diritto autonomo e indipendente da qualsiasi iniziativa delle altre parti del processo di far proseguire in Cassazione il giudizio penale, anche quando agli effetti penali la sentenza del giudice di merito sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell'imputato o del PM ed anche quando nel merito il giudizio sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato o con altra formula liberatoria. In tal caso il giudizio penale prosegue fino a quando la Corte di Cassazione, legittimamente e regolarmente sollecitata dalla parte civile, avra adempiuto ai suoi compiti istituzionali, in base agli artt 111 cost e 524 cod proc pen, rinviando, poi, nel caso di accoglimento del ricorso, al giudice civile ai sensi dell'art 541 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)