Sez. 1, Sentenza n. 9612 del 21/12/1987 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179309 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI DI DANNO - APPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - NOZIONE DI CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - GIUSTIFICAZIONE DELL'ATTENUANTE IN UNA CONDOTTA CHE TESTIMONIA MINOR CAPACITÀ A DELINQUERE IN RELAZIONE A REATI IN CUI IL DANNO PENALE NON SIA PER SUA NATURA IRREVOCABILE - COMPORTAMENTO DI SEMPLICE COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI INQUIRENTI - ATTENUANTE - CONCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI DI DANNO - APPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - NOZIONE DI CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - GIUSTIFICAZIONE DELL'ATTENUANTE IN UNA CONDOTTA CHE TESTIMONIA MINOR CAPACITÀ A DELINQUERE IN RELAZIONE A REATI IN CUI IL DANNO PENALE NON SIA PER SUA NATURA IRREVOCABILE - COMPORTAMENTO DI SEMPLICE COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI INQUIRENTI - ATTENUANTE - CONCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 6, seconda ipotesi cod. pen., non è configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, poiché l'evento medesimo non è più suscettibile di quella eliminazione o attenuazione successiva, da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante "de qua", come nell'ipotesi di omicidio volontario. Per conseguenze dannose o pericolose del reato, invero, debbono intendersi quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso e cioè quello strettamente inerente alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata e che quindi non si concretino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. L'attenuante trova, infatti, giustificazione in una condotta che testimonia minor capacità a delinquere in relazione a reati in cui il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte ad opera del colpevole. Essa, pertanto, non è concedibile in relazione ad un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli organi inquirenti. (fattispecie in cui è stata esclusa la concedibilità dell'attenuante in un caso di omicidio volontario, attenuante richiesta per avere il reo resa spontanea confessione agli organi inquirenti). (V mass n 170651; (Conf mass n 165727, sulla prima parte; (Conf mass n 169012, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)