diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4221 del 18/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169012 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - NATURA E FONDAMENTO - SPONTANEITÀ ED EFFICACIA DELL'AZIONE DIRETTA AD ELIDERE O ATTENUARE LE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - NECESSITÀ - NOZIONE DI CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - GIUSTIFICAZIONE DELL'ATTENUANTE IN UNA CONDOTTA CHE TESTIMONIA MINOR CAPACITÀ A DELINQUERE IN RELAZIONE A REATI IN CUI IL DANNO PENALE NON SIA PER SUA NATURA IRREVERSIBILE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI SEMPLICE COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI INQUIRENTI - ATTENUANTE - CONCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A REATO DI SPACCIO DI STUPEFACENTI.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169012-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - NATURA E FONDAMENTO - SPONTANEITÀ ED EFFICACIA DELL'AZIONE DIRETTA AD ELIDERE O ATTENUARE LE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - NECESSITÀ - NOZIONE DI CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - GIUSTIFICAZIONE DELL'ATTENUANTE IN UNA CONDOTTA CHE TESTIMONIA MINOR CAPACITÀ A DELINQUERE IN RELAZIONE A REATI IN CUI IL DANNO PENALE NON SIA PER SUA NATURA IRREVERSIBILE - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI SEMPLICE COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI INQUIRENTI - ATTENUANTE - CONCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A REATO DI SPACCIO DI STUPEFACENTI.*

La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, cod. pen. è di natura soggettiva e trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'attenuante è ravvisabile solo se l'Azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è spontanea ed efficace, cioè determinata da motivi interni all'agente, quale che sia la loro natura, e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica. Per conseguenze dannose o pericolose del reato debbono intendersi esclusivamente quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso e cioè solo quello strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata e che quindi non si concretino in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. L'attenuante trova giustificazione in una condotta che testimonia minor capacità a delinquere in relazione a reati in cui il danno penale non sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole. Essa non è concedibile in relazione a un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli organi inquirenti. (nella fattispecie è stata esclusa la concedibilità dell'attenuante in un caso di spaccio continuato di sostanze stupefacenti in un'ipotesi in cui il reato commesso aveva ormai esaurito le conseguenze ad esso proprie e l'imputata aveva indicato il nascondiglio ove celava la droga, il luogo dove la riceveva e i nomi dei fornitori). (V mass n 166962; (V mass n 158453).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)