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Sez. L, Sentenza n. 1583 del 26/01/2010 (Rv. 612042 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità corrisposte ai "trasfertisti" - Esonero per il cinquanta per cento dalla contribuzione ex art. 9 ter del d.l. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva - Limiti - Rapporti contributivi già definiti con sentenza passata in giudicato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612042-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di assoggettabilità a contribuzione delle indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale (c.d. trasfertisti), il combinato disposto dell'art. 4-quater del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 e dell'art. 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato dall'art. 9-ter del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale prevede retroattivamente la sottoposizione delle predette indennità al solo 50% dei contributi, facendo salva l'irripetibilità di quelli già versati, non trova applicazione ai rapporti contributivi già accertati con efficacia di giudicato, non essendo stati gli stessi specificamente inclusi dal legislatore nell'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)