Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8049 del 20/04/2015 (Rv. 635025 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per durata irragionevole - Prova dell'irrevocabilità della sentenza che ha definito il giudizio presupposto - Certificato di cancelleria in calce alla sentenza stessa - Necessità - Esclusione - Esame complessivo degli atti e prova logica - Ammissibilità - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l'art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, prescrivendo il deposito in copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, non stabilisce che la prova dell'irrevocabilità della sentenza stessa sia data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria apposta in calce ad essa, potendo l'irrevocabilità risultare dall'esame complessivo degli atti e dalla prova logica (nella specie, da un'attestazione di cancelleria sul difetto di impugnazioni non apposta in calce alla sentenza).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)