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Sez. 3, Sentenza n. 1722 del 09/06/1971 (Rv. 352190 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SENTENZA IN ORDINE AD UN RAPPORTO DI GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE AL GIUDIZIO PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352190-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SENTENZA IN ORDINE AD UN RAPPORTO DI GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE AL GIUDIZIO PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*

Nel giudizio sull'istanza di regolamento di Competenza, proposta dal debitore contro la statuizione che concerne il rapporto di garanzia impropria, non e contraddittore necessario il creditore, ancorche parte nel giudizio principale. (nella specie, il debitore d'imposta, che aveva proposto opposizione ad ingiunzione fiscale nei confronti dell' amministrazione delle Finanze e contemporaneamente domanda subordinata di rivalsa nei confronti del ministero dei trasporti, aveva chiesto il regolamento di Competenza nei soli confronti di quest'ultimo, limitatamente al rapporto di garanzia. Il contraddittorio e stato ritenuto regolare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)