Sez. L, Sentenza n. 439 del 19/01/1998 (Rv. 511720 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Sopravvenuta inabilità fisica - Provvedimento di esonero - Condizioni - Previo accertamento del rifiuto del dipendente all'assegnazione di diverse mansioni - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
La sopravvenuta inabilità fisica dell'agente autoferrotranviario all'esercizio delle mansioni proprie della sua qualifica comporta l'esonero del dipendente non automaticamente, ma, come previsto dall'art. 27 dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, solo quando il lavoratore non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili ai quali lo stesso può essere assegnato. Pertanto presupposto del provvedimento di esonero definitivo per la detta sopravvenuta inabilità è il previo accertamento della condizione della mancata accettazione da parte del dipendente inabile delle diverse mansioni cui lo stesso avrebbe potuto essere destinato dall'azienda.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)