Sez. L, Sentenza n. 10617 del 28/10/1997 (Rv. 509325 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Malattie ricorrenti eccedenti la normale tollerabilità - Disciplina ex art. 2110 cod. civ. - Inapplicabilità - Grado massimo di tollerabilità delle assenze per malattia - Determinabilità in base alla disciplina speciale in materia - Sussistenza - Disciplina dell'esonero per inabilità al servizio - Applicabilità - Conseguenze normative - Valutazione prognostica - Rilevanza - Giudizio medico secondo le forme di legge - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO
Nel rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione (cosiddetti autoferrotranvieri), l'ipotesi delle reiterate assenze per malattia che superino i limiti della tollerabilità (cosiddetta eccessiva mobilità) non è disciplinata dall'art. 2110 cod. civ., poiché la normativa generale può trovare applicazione solo in presenza di lacune non colmabili della disciplina speciale, mentre, da un lato, dalle disposizioni di questa disciplina relativa al trattamento economico e normativo per il caso di malattia (ivi compresa l'aspettativa per malattia), e alla misura dei relativi contributi previdenziali attraverso cui viene alimentata la Cassa di soccorso (che eroga il "sussidio" spettante durante le assenze per malattia), possono trarsi elementi utili per determinare detta soglia di tollerabilità (la quale può indicarsi in periodi di assenza per malattia di quattro mesi, continuativi o meno, ogni anno, se tale tasso di assenteismo si proietta su periodi di tre anni), e dall'altro, l'ipotesi in questione può e deve essere ricondotta alla previsione normativa dell'esonero per inabilità al servizio di cui all'art. 27, primo comma, lett. b) del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A (dovendosi escludere invece la pertinenza delle figure della palese insufficienza e dello scarso rendimento di cui alle lett. c) e d, circostanza la quale comporta sul piano normativo che elemento necessario per l'esonero sia il giudizio prognostico (basato sulla eziologia delle malattie) di una reiterazione nel futuro delle assenze incompatibili con un regolare servizio, e che, a norma dell'art. 27, secondo comma, l'esonero sia preceduto da un giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)