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Sez. L, Sentenza n. 7695 del 01/08/1990 (Rv. 468458 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - LAVORATORE AUTONOMO E LAVORATORE SUBORDINATO - DISTINZIONE CORRELATIVA.*
Stato
decisa il 1990-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468458-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - LAVORATORE AUTONOMO E LAVORATORE SUBORDINATO - DISTINZIONE CORRELATIVA.*

L'accertamento della riduzione della capacità di guadagno entro il limite pensionabile va effettuato, ove l'assicurato sia lavoratore autonomo, con criteri più rigorosi che nell'ipotesi in cui l'assicurato sia lavoratore subordinato, ossia secondo criteri che tengano conto della possibilità del primo di organizzare, almeno in parte, la propria attività secondo le personali esigenze, di concedersi pause nello svolgimento di essa e di ricorrere anche all'ausilio di familiari o di terzi, il che invece non è concepibile per il lavoratore subordinato, il quale è obbligato ad osservare determinati ritmi di esecuzione della prestazione lavorativa ed è assoggettato alla diretta e continuativa disciplina del datore di lavoro o dei collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. (Conf 2834/83, mass n 427749).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)