Sez. 3, Sentenza n. 1330 del 04/03/1982 (Rv. 419187 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - VENDITA DI UN TERRENO - MANCANZA DI UNA LOTTIZZAZIONE AUTORIZZATA NOTA AD ENTRAMBE LE PARTI - VALIDITÀ DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO - VENDITA DI UN TERRENO - MANCANZA DI UNA LOTTIZZAZIONE AUTORIZZATA NOTA AD ENTRAMBE LE PARTI - VALIDITÀ DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
L'inesistenza di una lottizzazione autorizzata nota ad entrambe le parti non esclude la validità di un contratto di compravendita di un suolo a norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, ma ciò non esclude la risoluzione del contratto qualora il venditore abbia espressamente garantito la edificabilità del suolo secondo determinate modalità e tale edificabilità non sia stata concessa. In tale ipotesi, infatti, la risoluzione del contratto ha la causa nella accertata e dichiarata impossibilità di utilizzare il suolo alla stregua della garanzia, pienamente lecita, prestata dal venditore e con la quale quest'ultimo si era assunto il rischio correlativo alla Mancanza di idoneità del bene allo scopo previsto dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)