Sez. 2, Sentenza n. 5002 del 28/04/1993 (Rv. 482115 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto | Identificazione del bene - Criteri - Elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa - Rilevanza - Accessori, pertinenze e frutti - Inclusione implicita - Limiti - Terreno latistante e circostante un edificio pignorato - Soggezione allo stesso pignoramento - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto
L'identificazione del bene pignorato in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 cod. civ., in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere la suddetta estensione. Pertanto, anche il terreno latistante o circondante un edificio pignorato può, in concrete circostanze, essere considerato unica cosa con il bene pignorato, e quindi soggetto allo stesso pignoramento, ancorché non esplicitamente indicato, al pari delle costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o pertinenziale con il bene principale sottoposto all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)