Sez. 2, Sentenza n. 26841 del 14/12/2011 (Rv. 620297 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Identificazione dei beni trasferiti - Riferimento alle indicazioni del decreto di trasferimento - Necessità - Inclusione dei beni ex art. 2912 cod. civ. - Sussistenza - Prezzo dell'immobile trasferito - Comprensione del valore delle opere realizzate sul bene - Sussistenza - Pagamento di indennizzo ex art. 936 cod. civ. da parte dell'aggiudicatario - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2912
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)