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Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 01/06/1971 (Rv. 352109 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE CONCLUSIONI DELLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352109-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLE CONCLUSIONI DELLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE*

Nelle controversie in materia di previdenza sociale, il giudice di appello, qualora le conclusioni dei due consulenti tecnici di primo e di secondo grado siano contrastanti, non puo limitarsi a seguire pedissequamente il parere del consulente nominato in grado di appello, ma e tenuto a valutare le critiche mosse dalla parte a tale parere e a dare ampia e corretta giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di doverlo seguire, disattendendo, invece, le conclusioni del consulente tecnico di primo grado. (V 2007'69, mass n 341235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)