Sez. L, Sentenza n. 2274 del 24/02/1992 (Rv. 475912 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Assunzione | Di un dipendente in qualità di avventizio e per esigenze stagionali - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Conseguenze - Inefficacia dell'opposizione del termine - Trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Assunzione
Qualora una società concessionaria di pubblici servizi di trasporto assuma un dipendente in qualità di avventizio e per esigenze stagionali, ai sensi dell'art. 8 comma quinto lettera A) del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, il rapporto rimane soggetto alla disciplina del contratto a tempo determinato di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230, vertendosi in ipotesi di termine apposto ai sensi dell'art. 1 secondo comma lettera c) della legge medesima e cioè "per servizio definito e predeterminato nel tempo, avente carattere straordinario ed occasionale"; tale rapporto può, pertanto, trasformarsi in contratto a tempo indeterminato nei casi di inefficacia dell'apposizione del termine di cui all'art. 2 secondo comma della citata legge n. 230 del 1962.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)