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Sez. 1, Sentenza n. 4736 del 23/03/2012 (Rv. 622193 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Affitto di ramo d'azienda fallita senza accollo di TFR - Credito maturato per TFR - Insinuazione al passivo fallimentare - Necessità - Cessione di ramo d'azienda con accollo dei debiti pregressi - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Condanna alle spese processuali per soccombenza virtuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622193-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Non è ravvisabile soccombenza virtuale e non può, quindi, essere condannato alle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, il lavoratore subordinato, che abbia adempiuto all'onere d'insinuazione del suo credito maturato per TFR al passivo della società fallita, allorché successivamente venga a cessare la materia del contendere, in conseguenza dell'accollo dei crediti del fallito da parte del cessionario del ramo d'azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)