Sez. L, Sentenza n. 24635 del 23/11/2009 (Rv. 610669 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE | Istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa - Cessione ad altra banca - Art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina speciale contenuta nell'art. 90 d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente ceduto - Opponibilità al cessionario - Limiti - Inserimento nello stato passivo - Necessità.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - LIQUIDAZIONE
Al trasferimento di ramo di azienda effettuato da un istituto di credito assoggettato al procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 e ss. del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 non si applica la disciplina generale contenuta nell'art. 2112 cod. civ., ma la disposizione speciale contenuta nell'art. 90 del medesimo decreto, a norma della quale il cessionario risponde soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo, rispondendo tale indicazione all'esigenza di salvaguardare l'occupazione in caso di crisi dell'impresa, agevolandone l'acquisto attraverso la tutela del diritto dell'acquirente di conoscere con certezza lo stato patrimoniale dell'impresa medesima attraverso il risultato di una procedura pubblica. Ne consegue che il credito dei lavoratori dipendenti avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, maturato fino al momento della cessione - possibile oggetto di un'azione di accertamento ed esigibile solo alla futura cessazione del rapporto, salve le eccezioni di cui all'art. 2120, commi dal sesto all'undicesimo, cod. civ. - può essere fatto valere in giudizio contro l'istituto cessionario solo se lo stesso credito risulti dallo stato passivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)