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Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 11/05/1973 (Rv. 363830 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363830-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*

Ai fini dell'art 10 del RDL n 636 del 1939 il giudice non puo limitarsi ad analizzare separatamente l'entita di ciascuna delle malattie denunziate ed accertate per desumere il grado di invalidita dell'assicurato dalla somma aritmetica delle minorazioni derivanti da ogni singola infermita, ma deve procedere alla valutazione unitaria e globale di tali infermita al fine di determinare la concreta incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto di impiegare le proprie energie nell'attivita di lavoro per la quale presenti attitudine. (Conf 420/70, mass n 345390).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)