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Sez. 2, Sentenza n. 420 del 23/02/1970 (Rv. 345390 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345390-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - PROVA DELL'INVALIDITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'art 10 del RDL n 636 del 1939, il giudice non puo limitarsi ad analizzare separatamente l'entita di ciascuna delle malattie denunziate ed accertate per poi desumere il grado di invalidita dell'assicurato dalla somma aritmetica delle minorazioni derivanti da ciascuna delle infermita stesse, ma deve invece procedere ad una valutazione e unitaria e globale di tali infermita, onde determinare la concreta incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto di impiegare le proprie energie nella attivita di lavoro per la quale presenti attitudine. E erronea l'affermazione che talune infermita sono 'scarsamente invalidantì in quanto costituenti sopratutto manifestazioni dell'eta avanzata del paziente l'eta, invece, ai sensi della richiamata norma, costituisce uno dei fattori che, in relazione alle accertate infermita, esplicano particolare influenza in ordine alla capacita di guadagno.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)