Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 20/01/1983 Ud. (dep. 07/04/1983) Rv. 158300 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - NOZIONE.*
Sussiste il vizio di Mancanza o contraddittorietà della motivazione, suscettibile di provocare l'annullamento della sentenza, quando il giudice ha omesso di prendere in esame elementi che se valutati avrebbero portato ad una diversa soluzione ovvero quando la motivazione contiene argomentazioni antitetiche e contrastanti, tali da essere inaccettabili sul piano logico. Ma quando gli argomenti contenuti nella sentenza non contrastano con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, non ricorre alcun vizio di motivazione produttivo di nullità, bensì potere discrezionale di valutazione delle prove, il quale è insindacabile in Sede di legittimità. (V mass n 152880; (V mass n 142590; (V mass n 142011; (V mass n 140337; (V mass n 139449; (V mass n 137584).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)