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Sez. U, Sentenza n. 29108 del 28/12/2011 (Rv. 620153 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - SOTTENSIONE | Art. 167 d.lgs. n. 152 del 2006 - Criteri di priorità in caso di scarsità di acque - Concessioni di derivazione sulla medesima acqua - Preferenza per il titolare di concessione a scopo irriguo rispetto al titolare di concessione a scopo idroelettrico - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620153-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - SOTTENSIONE

A norma dell'art. 167 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei periodi di siccità e comunque di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo. Ne consegue che, ove sulla medesima acqua siano previste due concessioni di derivazione - l'una, più antica, a scopo idroelettrico, e l'altra, più recente, a scopo irriguo - è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione concedente, verificata la scarsità delle acque, dà la precedenza all'utenza irrigua, stabilendo nel contempo a carico del concessionario favorito, in conformità alla previsione dell'art. 45 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, un obbligo risarcitorio verso il concessionario penalizzato (nella specie, rimborso delle somme pagate per rifornirsi di energia elettrica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 167, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 168, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)