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Sez. 5, Sentenza n. 17860 del 03/09/2004 (Rv. 576691 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Perdita di capacità di una delle parti - Costituzione in giudizio del successore universale effettuata prima della dichiarazione del procuratore costituito - Effetti - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576691-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti (nella fattispecie, società incorporante), effettuata, in una delle fasi del processo, prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito, impedisce l'interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura di riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)