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Sez. L, Sentenza n. 8197 del 16/06/2000 (Rv. 537654 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Perdita di capacità di una delle parti - Costituzione in giudizio del successore universale effettuata prima della dichiarazione del procuratore costituito - Effetti - Interruzione del processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537654-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti, effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito, in una delle fasi del processo (nella specie, costituzione di società incorporante avvenuta in Cassazione, in sede di regolamento di competenza), impedisce l'interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)