Sez. L, Sentenza n. 1977 del 05/04/1979 (Rv. 398377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - PROCEDIMENTO EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SANZIONI CONSERVATIVE - APPLICABILITA - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IRROGAZIONE - PROCEDIMENTO EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SANZIONI CONSERVATIVE - APPLICABILITA - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI.*
Le formalita dettate per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) operano esclusivamente per le cosiddette sanzioni conservative, non incidenti cioe sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, e non anche per quelle espulsive, quale il licenziamento in tronco per motivi disciplinari, le quali sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di licenziamenti individuali (legge n 604 del 1966, integrata dall'art 18 legge n 300 del 1970), salvo che la contrattazione collettiva od individuale configuri il licenziamento come sanzione disciplinare e ne recepisca espressamente le norme relative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)