Sez. 6, Sentenza n. 3485 del 10/11/1987 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177885 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART. 44 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - AUTOMATICITÀ - SOSPENSIONE EX ART. 38, PRIMO COMMA, STESSA LEGGE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE IN SANATORIA - NECESSITÀ.*
EDILIZIA - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART. 44 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - AUTOMATICITÀ - SOSPENSIONE EX ART. 38, PRIMO COMMA, STESSA LEGGE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE IN SANATORIA - NECESSITÀ.*
La legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, dopo aver ammesso, agli artt. 31 e 34, i proprietari di costruzioni, eseguite senza concessione edilizia e completate entro l'1 ottobre 1983, a conseguire la concessione in sanatoria mediante pagamento all'erario di una somma determinata, a titolo di oblazione, e, dopo aver disposto, al successivo art. 38, secondo comma, che il versamento di tale somma estingue, fra l'altro, i reati di cui allo art. 17 legge n. 10 del 1977, nonché le contravvenzioni di cui agli artt. 13, primo comma e 14 legge n. 1086 del 1971, stabilisce, all'art. 44 che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, e sino alla scadenza (successivamente prorogata) del termine previsto per la presentazione di domanda di sanatoria, i procedimenti penali attinenti ai suddetti reati sono sospesi di diritto. Trascorsa questa data, il citato art. 38, primo comma, prevede una ulteriore sospensione del procedimento, la quale, però, diversamente dalla prima, non è automatica, ma è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda diretta ad attivare il procedimento amministrativo di concessione in sanatoria.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)