Sez. 1, Sentenza n. 7710 del 10/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178771 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Nell'ambito di indagini processuali di delinquenza associata, la valutazione della chiamata in correità non può prescindere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, né dall'analisi della personalità dell'autore della deposizione accusatoria, né da un accurato esame delle spinte psicologiche che hanno indotto il dichiarante a collaborare con gli organi inquirenti; e deve essere inoltre diretta a controllare l'attendibilità estrinseca, attraverso una rigorosa individuazione degli elementi oggettivi di riscontro. (Conf mass n 177885; (Conf mass n 176750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)