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Sez. 2, Sentenza n. 2881 del 21/07/1975 (Rv. 376924 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376924-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - CONTENUTO.*

Il credito per risarcimento di danni e sempre un credito di valore, ma il criterio nominalistico produce i suoi effetti anche in tema di danni da inadempimento di obbligazioni pecuniarie, in quanto in tali obbligazioni il danno risarcibile si compone di due elementi: gli interessi dal giorno della mora e l'eventuale maggior danno subito dal creditore. Rispetto a tale ultimo profilo di danno, peraltro il creditore deve fornire la prova di aver subito gli effetti della svalutazione monetaria, dimostrando che, non avendo disposto tempestivamente della somma dovuta, ha perduto o non ha potuto acquistare un bene che, se conservato, sarebbe sfuggito al danno da svalutazione, ovvero che, non avendo potuto disporre tempestivamente della somma, non ha potuto reimpiegarla in modo tale da sottrarla agli effetti della svalutazione. (V 2570/71, mass n 353646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)