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Sez. 2, Sentenza n. 2570 del 25/08/1971 (Rv. 353646 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORI DANNI - PREGIUDIZIO DERIVATO DALLA MANCATA DISPOSIZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353646-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE- SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIORI DANNI - PREGIUDIZIO DERIVATO DALLA MANCATA DISPOSIZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 1224 cod civ, l'ulteriore risarcimento, oltre quello rappresentato dagli interessi legali moratori, e dovuto soltanto quando il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore, e cioe un particolare pregiudizio, o per non aver potuto tempestivamente disporre della somma dovutagli, e quindi opportunamente reimpiegarla in modo da sottrarla agli effetti della svalutazione monetaria, o per aver dovuto, sempre a causa di quella mancata disponibilita, alienare o, comunque, privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti al danno della svalutazione. Al riguardo, la prova del danno puo essere fornita anche mediante presunzioni, in relazione alle qualita personali del creditore ed all'attivita da lui esercitata, sempre che concorrano altri elementi concreti Atti a dimostrare, sia pure in via presuntiva, la effettiva sussistenza del particolare pregiudizio lamentato. Detti elementi presuntivi devono essere allegati dalla parte in modo concreto, e non generico, non potendo trarsi il danno ulteriore dal mancato conseguimento, in se, del credito, e non essendo dato al giudice di sostituirsi alla parte nella deduzione degli elementi di fatto ad essa favorevoli. Gli elementi e le circostanze che dovrebbero evidenziare il maggior danno di cui sopra, involgendo una indagine di fatto, non possono essere dedotti per la prima volta in Sede di legittimita. (V 871'66, mass n 321732' 1068'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)