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Sez. U, Sentenza n. 2659 del 08/10/1974 (Rv. 371121 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERE DI PRONUNZIA SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DI RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - PREVIA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN PRIMO GRADO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371121-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERE DI PRONUNZIA SULLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - POTERE DI RISOLUZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - PREVIA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE IN PRIMO GRADO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Dalle norme degli artt 37 e 41 cod proc civ si evince che, perche sussista il potere del giudice del merito di pronunziare sulla giurisdizione o, in alternativa o a seguito della pronunzia, quello delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere la questione di giurisdizione, e del tutto indifferente che la questione medesima sia stata o meno formalmente sollevata o dibattuta fra le parti in primo grado; indispensabile essendo soltanto, nella seconda ipotesi, la prospettazione di un effettivo problema di giurisdizione come oggetto dell'istanza di regolamento. (V 2899'73, mass n 366523; 3437'72, mass n 361305; (V 1021'71, mass nn 351006 e 351007).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)