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Sez. U, Sentenza n. 1021 del 06/04/1971 (Rv. 351006 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351006-01

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - IRRILEVANZA.*

Il difetto di giurisdizione e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che in proposito possano avere rilievo l'opinione ed il comportamento difensivo delle parti. (V 1264'69, mass n 339903' 2328'68, mass n 334645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)