Sez. 3, Sentenza n. 411 del 21/02/1970 (Rv. 345373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA PARTE COSTITUITA - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo la sua Costituzione in giudizio, non determina la automatica interruzione del processo non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione, da cui possa dedursi una deroga al principio sancito dall'art 300 cod proc civ, secondo cui l'interruzione del processo, a seguito della perdita di capacita della parte costituita, avviene soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. (V 2801-66, massima n 325337).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. , Legge 16/03/1942 num. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)