Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 24/11/1966 (Rv. 325337 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di fallimento di una parte non determina la interruzione automatica del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione da cui possa ricavarsi una deroga al principio desunto dall'art.3000 cod. proc. civ., per il quale la interruzione del processo, a seguito di perdita di capacita della parte costituita, si verifica soltanto se il procuratore di essa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivò lo stesso, reciprocamente, deve dirsi per il provvedimento di omologazione di concordato fallimentare, che faccia venir meno la capacita del curatore. (Conf.2156-59' 1250-61' 1690-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)