Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 03/07/1971 (Rv. 352737 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - RIDUZIONE A META - DECORRENZA - DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - RIDUZIONE A META - DECORRENZA - DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt 99 e 100 della legge fallimentare, in tema di impugnazione di crediti ammessi al passivo, il termine per ricorrere in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed e ridotto alla meta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 326, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)