Sez. 1, Sentenza n. 15644 del 15/07/2011 (Rv. 619052 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Art. 100 legge fall. - Rinvio all'art. 99 stessa legge - Portata applicativa - Ricorso per cassazione - Termine ridotto - Fattispecie regolata dalla legge fall. nel testo anteriore alla novella di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
In tema di procedimento di impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 100 legge fall. all'epoca vigente, nel testo applicabile "ratione temporis" (a mente del quale, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni), pone un rinvio che non è lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi dell'art. 99 legge fall., atteso che il titolo della norma ("istruzione dell'opposizione e sentenza relativa", come all'epoca formulato) è sostanzialmente equivalente alla dizione "istruzione e decisione" ed è quindi logico arguirne che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue che anche il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato il rigetto dell'impugnazione ex art. 100 legge fall. è soggetto al termine ridotto di trenta giorni, previsto dal comma quinto del precedente articolo. (Fattispecie relativa a procedimento anteriore alla modifica di cui ai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)