Sez. 3, Sentenza n. 8567 del 29/05/2012 (Rv. 622633 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Abuso del diritto - Nozione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Non è ravvisabile un abuso del diritto nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi (nella specie, la S.C. ha ritenuto non "abusiva" la condotta del locatore di un immobile, avente la veste di società commerciale, che aveva ceduto le proprie quote ad altra società commerciale, per poi fondersi per incorporazione in essa, disattendendo la domanda del conduttore secondo qui tale condotta era vòlta a dissimulare un trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato, e quindi a privarlo della facoltà di esercitare il diritto di prelazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)