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Sez. 1, Sentenza n. 17642 del 15/10/2012 (Rv. 624747 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Fideiussione - Abuso del diritto - Funzione interpretativa dell'obbligazione - Configurabilità - Dovere delle parti di tutelare l'interesse dell'altra - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624747-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

In tema di fideiussione, il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore (nella specie, la banca), quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori.(Principio enunciato con riferimento al comportamento della banca recedente dalla garanzia concessa al cliente che aveva superato il limite dell'affidamento senza dare riscontro alle richieste di rientrare nel saldo debitorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)