Sez. 1, Sentenza n. 22 del 03/01/1986 (Rv. 443661 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - PER TARDIVITÀ DEL DEPOSITO - PREVENTIVA DIFFIDA AGLI ARBITRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ - PER TARDIVITÀ DEL DEPOSITO - PREVENTIVA DIFFIDA AGLI ARBITRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'impugnazione del lodo arbitrale, per nullità derivante dalla sua pronuncia dopo la scadenza del termine, postula, soltanto a norma dell'art. 821 cod. proc. civ., che la parte, dopo il decorso del termine, e prima della pronuncia arbitrale, abbia notificato il proprio intento di far valere la decadenza degli arbitri, e non richiede pertanto anche una preventiva diffida agli arbitri stessi, prima di detta scadenza, a non proseguire la loro attività.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)