Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012 (Rv. 621142 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI | Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Portata - Fondamento - Conseguenze - Notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza - Necessità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI
Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)