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Sez. 4, Sentenza n. 10815 del 03/05/1978 Ud. (dep. 02/09/1978) Rv. 139909 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI AMMISSIONE - ORDINANZA DI RIGETTO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139909-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI AMMISSIONE - ORDINANZA DI RIGETTO - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA - INOPPUGNABILITA.*

L'ordinanza con la quale la dichiarazione di Costituzione di parte civile sia stata ritenuta inammissibile dal giudice competente non puo essere dallo stesso revocata. Contro l'eventuale provvedimento di revoca, che non va considerato abnorme ne inesistente, ma soltanto nullo, non e proponibile alcuna impugnazione posto che la legge non prevede la possibilita di gravame avverso le ordinanze che ammettano o neghino la Costituzione di parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 101, Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)