Sez. 6, Sentenza n. 7189 del 11/06/1982 Ud. (dep. 19/07/1982) Rv. 154700 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza, con la quale la dichiarazione di Costituzione di parte civile sia stata ritenuta inammissibile dal giudice competente, non può essere dallo stesso revocata. L'ordinanza non è revocabile, perché non è dichiarata espressamente impugnabile: essa regola con carattere di definitività la Costituzione di parte civile. (Conf mass n 153355; (Conf mass n 139909; (Conf mass n 132774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)