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Sez. 2, Sentenza n. 9599 del 14/04/1983 Ud. (dep. 15/11/1983) Rv. 161186 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - POTERE DI AUTORIZZARE O VIETARE ATTIVITÀ EDILIZIE NELL'AMBITO DEL PARCO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161186-01

EDILIZIA - IN GENERE - ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO - POTERE DI AUTORIZZARE O VIETARE ATTIVITÀ EDILIZIE NELL'AMBITO DEL PARCO - SUSSISTENZA.*

L'ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo ha il potere di autorizzare o vietare attività edilizie nell'ambito del parco. (nella fattispecie il sindaco di Pescasseroli era stato condannato per il reato di cui all'art. 734 cod. pen. perché aveva disposto senza l'autorizzazione dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, la costruzione di una piscina comunale i cui lavori avevano alterato lo stato dei luoghi e modificato la bellezza panoramica della zona interessata. Il sindaco era stato altresì condannato al risarcimento dei danni a favore dell'ente parco, costituitosi parte civile. La Corte suprema di Cassazione ha dichiarato il reato estinto per amnistia, ferme restando le statuizioni civili). (V mass n 148818).*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)