Sez. 3, Sentenza n. 1285 del 02/12/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171847 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ENTE PARCO NAZIONALE DI ABRUZZI - REATO DI DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI - FACOLTÀ E INTERESSE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ENTE PARCO NAZIONALE DI ABRUZZI - REATO DI DISTRUZIONE O DETURPAMENTO DI BELLEZZE NATURALI - FACOLTÀ E INTERESSE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA.*
L'ente parco nazionale di Abruzzi ha legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali perché la tutela del paesaggio, sull'intero territorio su cui si estende rientra, per esplicita volontà del legislatore, tra i suoi scopi istituzionali; si deve, quindi, riconoscere che ad esso ente spetta un interesse differenziato da quello della generalità dei cittadini, meritevole di tutela giurisdizionale nei procedimenti di cui trattasi. (V mass n 161186; (Conf mass n 142307; (Conf mass n 144917; (Conf mass n 148818).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)