Sez. 5, Sentenza n. 5775 del 08/05/2000 (Rv. 536236 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Compenso incentivante per la mobilità - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il cosiddetto compenso incentivante per la mobilità, ancorché compensativo di una situazione di disagio del dipendente, deve essere assoggettato ad I.R.P.E.F., atteso che rientra nei parametri delineati dall'art. 48, primo comma, del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, dovendo ritenersi inquadrabile fra le molteplici erogazioni possibili in dipendenza del rapporto di lavoro, aventi tutte carattere di reddito imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)