Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16265 del 27/06/2013 (Rv. 626901 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Diritti indisponibili - Nozione - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata, in cui si discuta esclusivamente se concerna le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di componente del consiglio di amministrazione, in quanto suscettibile di transazione, può essere deferita ad arbitri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Cod. Civ. art. 2479 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)