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Sez. 1, Sentenza n. 18600 del 12/09/2011 (Rv. 619612 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversie assoggettabili - In materia societaria - Configurabilità - Limiti - Indisponibilità dell'interesse - Nozione - Conseguenze - Azione di revoca per giusta causa di amministratore - Deferibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619612-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ., in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non facendo eccezione - come invocato nella specie - la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)